[ITNOG] NAT centralizzato, si può?

Giuliano Peritore g.peritore@panservice.it
Ven 15 Feb 2013 09:17:47 CET


Ritengo che non ci si possa basare unicamente sui comunicati stampa e sugli articoli conseguenti ma che sia necessario leggere nel dettaglio il parare del Garante.

E' molto probabile che il Garante si sia limitato a valutare gli aspetti attinenti al tema della privacy con un provvedimento che, almeno a quanto si legge sugli articoli citati, è pienamente condivisibile, ma fino a quando non potremo leggere il parere non sappiamo se sono stati citati:

- Art. 25 del Codice delle Comunicazioni

- Delibera AGCOM 102/03/CONS
  (Ma prima di esultare per l'art. 2 va letto il penultimo "CONSIDERATO")

che, continuo a dire, non mi risulta che fino ad oggi siano stati "soppressi".

Come dicevo "qualche messaggio fa" nella MIGLIORE delle ipotesi è lecito attivare (a proprio rischio e pericolo) un punto di accesso WiFi non autenticato in un luogo confinato (perimetro di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria) qualora l'attività WiFi non sia "prevalente".  Se poi viene commesso un reato sta all'esercente dimostrare che non l'ha commesso lui.

Purtroppo da questa situazione è molto probabile che non se ne venga fuori se non con un intervento "coordinato" di Ministero dello Sviluppo Economico, AGCOM, Garante.

Qualcuno ha il testo del Garante ?

Saluti.



----- Messaggio originale -----
Da: "Marco Sommani" <marco.sommani@cnr.it>
A: itnog@lists.itnog.it
Inviato: Venerdì, 15 febbraio 2013 8:49:29
Oggetto: Re: [ITNOG] NAT centralizzato, si può?




On 15/feb/2013, at 01:00, Marco Marzetti wrote: 



Il giorno gio, 31/01/2013 alle 08.17 +0100, Marco Sommani ha scritto: 


Il D.Lgs.109/2008 parla di obblighi per gli operatori di telecomunicazioni, vale a dire per quegli operatori registrati presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel contesto del decreto, quando si parla di obbligo per l'operatore di identificare l'utente, per "utente" si intende il cliente dell'operatore, vale a dire il soggetto che ha sottoscritto un contratto per ricevere il servizio. 



Ciao, 

Leggete qua. 
URL: http://www.corriere.it/tecnologia/13_febbraio_14/wi-fi-pubblici-esercizi-garante-da-via-libera-per-depenalizzazione_cd4d4c4a-76ee-11e2-bad5-bab3677cbfcd.shtml 

Sembra che qualcosa sia cambiato. 

Marco 



Tutto è chiaro per quegli esercenti che non sono operatori di telecomunicazioni (albergatori etc.), in caso contrario, come altri hanno già osservato su questa lista, temo che valga sempre il D.Lgs 109/2008. 




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Marco Sommani 
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